Ad integrazione della comunicazione n. 278 del 01.03.2024 si comunica che in data 7 maggio 2024 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 si svolgeranno in tutte le Istituzioni Scolastiche Italiane le elezioni per il rinnovo quinquennale della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione indette con Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023. Nella sede di via Cesarò, all’interno della sala conferenze del secondo piano, verrà costituito un seggio unico per tutti i plessi di cui si compone il nostro Istituto “Sciascia e Bufalino” presso cui tutti i docenti ed il personale ATA potranno esprimere il voto secondo le seguenti modalità:
- ELEZIONE NEL CSPI DI N. 3 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Ciascun docente, dopo aver esibito un documento valido (in mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o da parte di un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio) ed apposto la propria firma all’interno dell’elenco degli elettori del seggio, riceverà una scheda di voto dove, dopo aver votato la lista apponendo una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda, potrà esprimere fino a tre voti di preferenza (purchè all’interno della medesima lista) indicando il cognome e, ove necessario per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, il nome e la data di nascita del candidato a cui intende assegnare la preferenza o il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio. I soggetti la cui disabilità impedisca l’esercizio personale del voto possono servirsi dell’ausilio di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè quest’ultimo eserciti il diritto di voto presso la stessa sede.
- ELEZIONE NEL CSPI DI N. 1 RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE ATA PER OGNI ORDINE E GRADO
Ciascun soggetto appartenente al personale ATA, dopo aver esibito un documento valido (in mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o da parte di un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio) ed aver apposto la propria firma all’interno dell’elenco degli elettori del seggio, riceverà una scheda di voto dove, dopo aver votato la lista apponendo una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda, potrà esprimere un solo voto di preferenza indicando il cognome e, ove necessario per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, il nome e la data di nascita del candidato a cui intende assegnare la preferenza o il numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio. I soggetti la cui disabilità impedisca l’esercizio personale del voto possono servirsi dell’ausilio di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purchè quest’ultimo eserciti il diritto di voto presso la stessa sede.
Per entrambe le votazioni verranno annullate le schede che:
- riportino il voto contestuale per più liste;
- riportino l’espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse;
- riportino contrassegni tali da rendere riconoscibile l’identità dell’elettore.
Per entrambe le votazioni valgono i seguenti casi particolari:
- se l’elettore ha espresso preferenze per un candidato di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non la preferenza;
- se l’elettore ha espresso preferenza per il candidato di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per il candidato prescelto e per la lista alla quale esso appartiene;
- se le preferenze espresse sono maggiori del consentito, il Presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti;
- le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del voto di lista.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Andrea Badalamenti (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) |
Giuseppe De Caro